Disservizi bagagli
Smarrimento
Se entro 21 giorni dalla compilazione del PIR non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento, il bagaglio si considera smarrito.
In questo caso è necessario inviare tutta la documentazione per l’avvio della pratica di risarcimento, secondo le modalità di seguito specificate.
Ritrovamento
In caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, inviare tutta la documentazione, secondo le modalità di seguito specificate, per l’avvio della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute.
Documentazione necessaria da inviare per entrambi i casi all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato:
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il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
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l’originale del PIR rilasciato in aeroporto;
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l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio;
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un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
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un elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
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gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;
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indicazione delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo della Banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente; se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).
In caso di smarrimento o di ritardata consegna del bagaglio registrato, il Passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.131 DSP – Diritti Speciali di Prelievo (circa € 1.335) dalle compagnie aeree dell’Unione Europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a 17 DSP (circa € 17) per kg dalle compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il Passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa.
In caso di smarrimento o ritardata consegna del bagaglio registrato, non è previsto un Organismo responsabile nazionale ed un collegato sistema sanzionatorio.
Eventuali segnalazioni consentono comunque all’ENAC di rilevare criticità ed esigenze degli utenti per il costante miglioramento dei servizi offerti dagli Operatori del trasporto aereo.