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CORONAVIRUS : GUIDA UTILE PER I RIMBORSI IN CASO DI CANCELLAZIONE  O ANNULLAMENTO DI AEREI, TRENI, NAVI, VIAGGI NEL PERIODO DI VIGENZA RESTRIZIONI 

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Con riferimento specifico all’evento cancellazione / annullamento volo causa Covid 19, l’autorità italiana è intervenuta in materia con una vera e propria legge emergenziale di applicazione necessaria .

In particolare il Governo italiano con l’art. 28 del D. L 2.3.2020 n. 9, aveva introdotto il concetto di risoluzione per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, dei contratti di trasporto stipulati da persone che per motivi di misure restrittive e quarantene erano impossibilitate ad utilizzare i biglietti acquistati, ovvero inutilizzabili perché aventi come destinazione località Italiane o Stati esteri dove fosse impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 ed il diritto di recesso senza pagamento di penale di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 79/2011 “Codice del Turismo” per i consumatori che avessero acquistato un pacchetto turistico e si trovassero nelle situazioni anzidette.

La norma prevedeva nei casi di “ ANNULLAMENTO  DEL PASSEGGERO “ il rimborso da parte del vettore e/o dell’organizzatore turistico del corrispettivo pagato per il trasporto o per il pacchetto turistico, stabilendo altresì che la restituzione potesse essere effettuata anche mediante l'emissione di un voucher di importo pari alla somma pagata da utilizzare entro un anno dall'emissione per acquistare un nuovo biglietto di trasporto o un pacchetto turistico.

Successivamente, in sede di conversione del Decreto Legge 17.3.2020 n. 18 cd “Cura Italia”, con la legge 24.4.2020 n. 27,  il governo Italiano introduceva l’art. 88 bis , il quale ribadendo il concetto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione nei casi di cui all’art 28, confermava la risoluzione dei contratti di trasporto da parte dei passeggeri, ESTENDENDO all’art 4 per la prima volta anche al vettore e all’organizzatore turistico, la possibilità di recesso dal contratto di trasporto o dal pacchetto viaggio .

Inoltre ai sensi del comma 11 , dell’art 88 bis, veniva espressamente statuito che “ anche fuori dei casi previsti dai commi da 1 a  7,  per  tutti  i rapporti  inerenti  ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  e instaurati con effetto  dall'11  marzo  2020  al  30  settembre  2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di  contraenti  provenienti dall'estero, quando le prestazioni  non  siano  rese  a  causa  degli effetti  derivanti  dallo  stato  di  emergenza   epidemiologica   da COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita mediante  un rimborso o  voucher  di   pari   importo   valido   per   un   anno dall'emissione .

Con riguardo in particolare al rimborso delle somme pagate dal viaggiatore, all’art 12 prevedeva che “ l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.

Con tale legge , quindi, LA SCELTA DELLE MODALITA’ DI ELARGIZIONE DEL RIMBORSO veniva attribuita al vettore e/o all’organizzatore turistico i quali venivano autorizzati a restituire ai viaggiatori gli importi ricevuti direttamente con l’emissione di voucher da utilizzare entro 12 mesi per acquistare altri servizi, senza la necessità di offrire alcuna scelta alternativa tra rimborso e voucher e senza sottoporre l’emissione del voucher all’accettazione del passeggero .

Considerato, tuttavia, che tale previsione si poneva in contrasto sia con il codice del turismo italiano, sia con le norme comunitarie a tutela del passeggero, il governo era oggetto dapprima di RICHIAMI e RACCOMANDAZIONI dalla Commissione UE e successivamente anche alla segnalazione dell’ANTITRUST con richiesta di immediati ravvedimenti, che inducevano l’Italia ad apportare una serie di modifiche all’art. 88 bis in sede di conversione al DECREO RILANCIO, che avvenivano con la Legge 17.7.2020 n. 77 ed in particolare con l’art 182 bis comma 3

La norma, nella nuova formulazione, ha previsto in particolare al comma 11 che “per tutti i rapporti inerenti ai contratti instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, …., la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione” e al comma 12 che “l'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020  non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. “ Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità…. ".

Nel testo dell’articolo inoltre è stato introdotto il comma 12 bis il quale prevede che “la durata dei voucher pari a diciotto mesi….si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione  del voucher …”.

Considerazioni Finali

Volo annullato e cancellazione d'ufficio periodo 11.03.2020 - 30.09.2020

In caso di recesso volontario o di mancata effettuazione del volo da parte del vettore , spetta a quest'ultimo la scelta su come rimborsare il passeggero. 

Il voucher eventualmente offerto entro i 14 giorni dalla comunicazione non è opponibile dal viaggiatore ed ha valore di 18 mesi. 

Tuttavia solo per i biglietti aerei decorsi 12 mesi dall'emissione del voucher in caso di inutilizzo è possibile chiedere la conversione del buono in rimborso pecuniario e la compagnia è tenuta a restituire le somme pagate e trattenute entro i successivi 14 giorni. 

Cancellazione volo da e per UE dopo il 3.06.2020 

A seguito della riapertura delle frontiere , se la cancellazione del volo non è imputabile al Covid-19, il vettore non può emettere il voucher ma deve rimborsare il costo del biglietto e pagare eventualmente la compensazione ai sensi del reg 261 

Annullamento o cancellazione dopo il 30.09.2020  o recesso effettuato dal vettore dopo 31 luglio 2020

In tali casi il voucher resta una alternativa di offerta, ma il passeggero può rifiutare il buono pretendendo il rimborso pecuniario 

A seguito delle restrizioni per i DPCM governativi di ottobre, novembre, dicembre 2020 il passeggero impossibilitato a partire ha sempre diritto al rimborso pecuniario ai sensi del diritto interno ( 1463 c.c.)

Prima di accettare un voucher , si consiglia di rivolgersi ad esperti del settore.

 

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In allegato il form con richiesta di rimborso.

Compilalo con i tuoi dati e se del caso sarai ricontattato da un nostro esperto.

 

 

 

 


 

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