La maggior parte dei vettori low cost hanno la propria sede principale in stati esteri e accade sovente che allorquando un VOLO diretto in Italia ma con partenza dall'estero subisca un problema di ritardo o cancellazione, la compagnia aerea in caso di controversia si avvalga della " la clausola di riserva di giurisdizione " al fine di impedire che il passeggero possa far valere i propri diritti dinanzi alla sua autorità nazionale.
Ebbene la questione , con riguardo in particolare alla " clausola di riserva di giuridizione dei Tribunali Irlandesi " contenuta nelle condizioni contrattuali di RYANAIR , è stata ormai risolta definitivamente dalla Corte di Cassazione con 2 importanti pronunce ( ordinanza a sezioni unite n. 18257 / del 2019 ed ordinanza a sezioni unite 3561 del 2020. ) .
In particolare nella prima pronuncia la Corte ha stabilito che in caso di trasporto aereo internazionale avente ad oggetto l'acquisto del titolo di viaggio, ove la contrattazione e l'acquisto siano avvenuti interamente online, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell'acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso, trattandosi di criterio concorrente con quello di destinazione del viaggio e del domicilio del vettore aereo. Quindi laddove il passeggero abbia domicilio o residenza in Italia , sicuramente l'obbligazione è sorta in Italia, presso la sua residenza o domicilio e pertanto IL GIUDICE NAZIONALE ITALIANO sarà competente a dirimere la controversia.
Inoltre, nella successiva e più recente ordinanza a sezioni unite n. 3561/2020, la Corte ha stabilito che la Convenzione di Montreal del 1999 prevale sulla clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto di trasporto , ribadendo quindi LA PIENA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.
Adeguandosi a tale indirizzo , Il Giudice di Pace di Nocera con la recentissima sentenza 928 del 2022 ha respinto l'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata da RYANAIR , dichiarandosi quindi COMPETENTE a dirimere il merito della vertenza ed ha poi accolto la domanda della passeggera condannando il vettore al pagamento della COMPENSAZIONE PECUNIARIA di € 250,00 richiesta per il ritardo di di oltre quattro ore d del volo aereo Valencia/Milano-Bergamo delle 6.35 del 17.02.2020.
Al riguardo, secondo il Giudice istruttore, nel contratto di trasporto aereo internazionale di persone. in caso di ritardo o altro inadempimento del vettore nell'esecuzione del trasporto sussiste una presunzione di responsabilità a suo carico, per liberarsi dalla quale è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, oppure di non essere riuscito ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto" (Cass. 27.10.04, n. 20787; conf.: G.d.P. Bari, 2.04.07, n. 2937). Infatti, la recentissima ordinanza n. 1584 del 23.01.18 della Corte di Cassazione ha statuito che l'onere della prova grava sul vettore, mentre il passeggero deve solamente fornire la prova della fonte del suo diritto: ovvero produrre il biglietto di viaggio o altra prova equipollente. Nel caso de quo la convenuta compagnia non aveva dimostrato di aver ottemperato ai doveri di informazione e di assistenza previsti dagli artt. 6-7-9 e 14 del Reg. n. 261/04, nè aveva provato di aver adottato misure idonee per limitare o impedire le condizioni dannose per i passeggeri. In difetto di tale prova, la convenuta era da ritenersi responsabile e quindi meritevole di condanna alla liquidazione della compensazione pecuniaria !!!
Un 'altra vittoria per lo studio dell'Avv. Alessandro D'Agostino ( (197) WhatsApp ) che da anni difende i viaggiatori nelle vertenze aeree.
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VOLO CANCELLATO
IL GIUDICE NAZIONALE E' COMPETENTE
LA CONVENZIONE DI MONTREAL PREVALE SULLA CLAUSOLA DI GIURISDIZIONE
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