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Risarcimento volo cancellato

La cancellazione del volo si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla compagnia aerea e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato.

La normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di cancellazione del volo (Reg. 261/2004, art. 5).

A chi si applicano le tutele previste in caso di cancellazione del volo

Le tutele si applicano:

  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario

  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale

Non si applicano:

  • ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.

In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme
che regolano il contratto di trasporto

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:

  • possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)

  • ha una prenotazione confermata

  • si presenta al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

Non ne ha diritto il passeggero:

  • che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)

  • cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi

Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo

Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero
ha diritto:

  • scelta tra le seguenti tre opzioni:

    rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata

    imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea

    imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
     

  • assistenza

    pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa

    sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea

    trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa

    due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
     

  • in alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria

    l'ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:
     Tratte aeree intracomunitarie

    DISTANZE IN KMAMMONTARE DELLA COMPENSAZIONE

    Inferiori o pari a 1500 kmeuro 250

    Superiori a 1500 kmeuro 400

     Tratte aeree extracomunitarie

    DISTANZE IN KMAMMONTARE DELLA COMPENSAZIONE

    Inferiori o pari a 1500 kmeuro 250

    Comprese tra 1500 e 3500 kmeuro 400

    Superiori a 3500 kmeuro 600

    La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui:

  • la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)

  • il passeggero sia stato informato della cancellazione:

    con almeno due settimane di preavviso

    nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l'orario originariamente previsto

    o meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima dell'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l'orario originariamente previsto

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