Il Giudice di Pace di Napoli: condannata H3G per servizi non richiesti
Il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 13364/17, depositata il 21.04.2017, ha ordinato la condanna alla compagnia telefonica H3G Italia S.p.A. ora Wind Tre S.p.A. al pagamento delle spese in favore dell’attore, a causa di una serie di importi ingiustificati sotto la voce “contenuti e servizi di Tre Italia e suoi partner” all’interno delle fatture, ovvero dei veri e propri servizi in abbonamento.
Il fatto
In particolare, il consumatore essendo titolare di contratto di utenza telefonica mobile con la società H3G S.p.A., per la fruizione di servizi di telefonia mobile ed internet riscontrava che venivano addebitate una serie importi ingiustificati sotto la voce “contenuto portale 3”, “pagine portale” e “sms a sovrapprezzo”all’interno di alcune fatture.
Nonostante l’attore avesse richiesto da subito l’immediata sospensione/annullamento del servizio in abbonamento la compagnia telefonica H3G S.p.A. disattendendo la volontà dell’attore continuava, invece, ad addebitare tali importi oggetto di contestazione sulle successive fatture.
Le domande proposte in giudizio
Il Consumatore, pertanto, in seguito al fallimento del tentativo di conciliazione, chiamava in giudizio la Compagnia telefonica chiedendo che il Giudice:
dichiarasse l’inadempimento contrattuale dell’operatore telefonico H3G S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t. per l’attivazione di servizi non richiesti;conseguentemente, condannasse la società convenuta H3G S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell’attore della somma di € 543,75, quale danno patrimoniale subito (restituzione somme indebitamente percepite e indennizzo così come previsto dalla Delibera AGCOM n. 73/2011), oltre una somma da determinarsi in via equitativa;condannasse, sempre la società convenuta H3G S.p.A, al pagamento delle spese di giudizio.
Il Giudice di Pace, dott. Luigi D’Aniello, nella sentenza analizzata evidenzia e specifica che «la problematica riflette l’applicazione di speciali tariffe di traffico, per le quali non risulta essere mai intervenuta richiesta da parte dell’attrice di poter fruire delle condizioni oggetto dei servizi addebitati. (…) Va, pertanto, dichiarata l’inesistenza del contratto tra l’attore (…) e la convenuta H3G S.p.A. relativamente all’applicazione di speciali tariffe di traffico, per le quali non risulta essere mai intervenuta richiesta da parte dell’attore di poter fruire delle condizioni oggetto dei servizi addebitati».
Riguardo il quantum da restituire, questo risulta essere pari ad € 135,78, come si evince dalla fattura n. 1533720659 del 08.03.2015.
All’attore spetta, inoltre, l’indennizzo per attivazione di servizi non richiesti come previsto dalla Delibera AGCOM n. 73/2011, ed in particolare dall’art. 8 dell’allegato a) della stessa secondo cui: « nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti ad ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad € 5,00 per ogni giorno di attivazione. Nel caso di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti l’indennizzo è applicato nella misura di € 1,00 per ogni giorno di attivazione».
Nel caso di specie l’indennizzo applicabile è quello previsto dal secondo comma di essa delibera ovvero € 1,00 per ogni giorno di attivazione del servizio non richiesto, dal 08.03.2015 fino alla data richiesta 19.04.2016, ovvero 408 giorni moltiplicato € 1,00 al giorno si perviene all’importo di € 408,00.
La decisione del Giudice
Il Giudice di Pace di Napoli ha accolto integralmente tutte le domande proposte ed ha disposto “l’inesistenza contrattuale e contestuale azione di restituzione ex artt. 2033-2041cc, nonché risarcimento danni patrimoniali”
Inoltre condanna la società H3G S.p.A a pagare all’istante:
la somma di € 135,75 a titolo di restituzione (ex art. 2033-2041 c.c. ) la somma di € 408,00 a titolo di indennizzo così come previsto dalla delibera Agcom n. 73/11/cons la somma di € 500,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a seguito di essa applicazione (ex art. 2043 e 96 c.p.c.)
Visita il nostro sito e le nostre pagine Facebook dove troverai tante altre info e curiosità (ebbene si, siamo anche sui social) lasciando un “mi piace” per supportare le nostre attività.
Articolo molto interessante!