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  • Immagine del redattoreAlessandro D'Agostino

PROBLEMI AL BAGAGLIO IMBARCATO ? IL RISARCIMENTO PER IL PASSEGGERO ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA

Aggiornamento: 18 giu 2023




Accade sovente che durante il viaggio di andata o al ritorno da una vacanza il vettore non consegni a destinazione il bagaglio stivato al passeggero nei tempi previsti o che la valigia risulti addirittura danneggiata ! La giurisprudenza comunitaria , cosi come accade per altri disservizi quali la cancellazione o il ritardo del volo , riconosce al passeggero il diritto al risarcimento del danno nei limiti previsti dalla Convenzione di Montreal e dalle norme di diritto interno.

Prima di analizzare i diritti e ( gli oneri ) previsti in materia, occorre soffermarsi sui concetti di smarrimento e Consegna ritardata ( ritrovamento ) del bagaglio .

Si ha Smarrimento della valigia, se entro 21 giorni dalla compilazione del PIR non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento del bagaglio.

Si parla invece di Ritrovamento allorquando la valigia venga rinvenuta successivamente e consegnata quindi " in ritardo " al legittimo proprietario. In caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, occorre inviare tutta la documentazione al vettore , secondo le modalità di seguito specificate, per l’avvio della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute.

Ciò premesso, non appena il passeggero si accorga al NASTRO TRASPORTATORE dell'assenza del proprio bagaglio, bisogna subito rivolgersi alle autorità aeroportuali e compilare l'apposito PIR : in tal caso si attiveranno subito le procedure di ritrovamento,

Nei successivi 21 giorni ( in caso di smarrimento e/o rinvenimento ) occorre inviare subito una lettera di reclamo al proprio vettore per denunciare l'accaduto e chiedere il risarcimento .

La Documentazione da inviare in entrambi i casi all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato è la seguente:

  • il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;

  • l’originale del PIR rilasciato in aeroporto;

  • l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio;

  • un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;

  • un elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;

  • gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;

  • indicazione delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo della Banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente; se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).

In caso di smarrimento o di ritardata consegna del bagaglio registrato, il Passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.131 DSP – Diritti Speciali di Prelievo (circa € 1.335) dalle compagnie aeree dell’Unione Europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a 17 DSP (circa € 17) per kg dalle compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il Passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa.

In caso di smarrimento o ritardata consegna del bagaglio registrato, non è previsto un Organismo responsabile nazionale ed un collegato sistema sanzionatorio. Eventuali segnalazioni consentono comunque all’ENAC di rilevare criticità ed esigenze degli utenti per il costante miglioramento dei servizi offerti dagli Operatori del trasporto aereo.

Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalla Cassazione italiana il concetto di danno " da bagaglio smarrito " , è da intendersi OMNICOMPRENSIVO anche del danno NON PATRIMONIALE. ovvero quello morale per il disagio conseguente allo stress, preoccupazione, ansia per il mancato rinvenimento del bagaglio.

Generalmente tale somma viene calcolata in via equitativa in circa 50 ,00 € al giorno e fino al massimo indennizzo riconosciuto dalla richiamata convenzione di Montreal .


Se anche tu caro lettore hai subito un problema al bagaglio stivato scrivici una email ad aledag1981@gmail.com o in alternativa compila l'apposito form contact https://www.avvalessandrodagostino.com/form-di-richiesta descrivendo il caso ed avendo cura di lasciare un recapito di ricontatto.

La Consulenza e l'eventuale assistenza legale stragiudiziale è completamente gratuita.

Avv. Alessandro D'Agostino





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