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Immagine del redattoreAlessandro D'Agostino

Ritardo o cancellazione volo?

Risarcimento, rimborso, aereo alternativo e assistenza con vitto e alloggio. Quali sono i casi di forza maggiore. Come presentare i reclami.



Vi è mai capitato di restare a terra in aeroporto per un volo cancellato? Un’esperienza, senz’altro, poco simpatica, soprattutto per chi doveva prendere quell’aereo per rientrare al lavoro, per iniziare una vacanza con tanto di albergo prenotato o per recarsi ad un appuntamento importante. La prima reazione è quella di chiedere alla compagnia aerea un’alternativa e, trovata la soluzione, si tenta di smaltire la rabbia e di voltare pagina, accontentandosi di essere, comunque, arrivati a destinazione. Così, ci si dimentica del danno subìto (patrimoniale o non) e si rinuncia, inconsapevolmente, al risarcimento. Quando si prenota un biglietto aereo, infatti, è necessario valutare tutte le possibilità. Tra queste, appunto: di fronte ad un volo cancellato, quali sono i diritti dei passeggeri.

Pensiamo, ad esempio, a quello che è successo recentemente un paio di volte nell’arco di pochi mesi: uno sciopero dei controllori aerei francesi ha messo in ginocchio migliaia di passeggeri che dovevano recarsi non solo all’ombra della Tour Eiffel, ma anche in Spagna o in Sudamerica (per partire verso questa destinazione spesso è necessario recarsi prima a Madrid). Dovendo attraversare lo spazio aereo francese, quando i controllori transalpini si fermano si bloccano anche le partenze negli altri Paesi. Quindi, chi deve andare da Milano a Barcellona ha molte probabilità di vedere il proprio volo cancellato.

Per non parlare del caos mondiale scoppiato ai tempi dell’eruzione di quel vulcano islandese dal nome impronunciabile, vi ricordate? Centinaia di aerei rimasero a terra causando danni a decine di migliaia di persone. Forse era successo anche a qualcuno di voi. E probabilmente in quel momento avrete pensato: «E ora come faccio al lavoro? Dovrò consumare delle altre ferie o mi vengono riconosciuti questi giorni in quanto il mancato rientro non è stata colpa mia? Posso, addirittura, essere licenziato per non presentarmi in ufficio?»

Vediamo, allora, in caso di volo cancellato, i diritti dei passeggeri, stabiliti dalla normativa europea [1].


Volo cancellato da 2 settimane: quali diritti?

Il tempo ha la sua importanza quando si vuole chiedere un risarcimento per un volo cancellato. La compagnia aerea è tenuta ad avvertire via telefono, sms o e-mail (a seconda dell’opzione espressa dal passeggero al momento della prenotazione) della cancellazione del volo. Se questo avviso arriva almeno 2 settimane prima dalla data di partenza, si avrà diritto soltanto al rimborso del biglietto o del prezzo relativo alla parte del viaggio non effettuata. Ma, in questo caso, tra i diritti dei passeggeri non c’è quello al risarcimento. Questo perché si stima che si abbia avuto il tempo di organizzarsi diversamente.

Facciamo un esempio. Ho prenotato un volo da Milano a Buenos Aires via Madrid. Quindi avrò un aereo da Milano a Madrid e, qui, ne prenderò un altro per la capitale argentina. 20 giorni prima della partenza, però, la compagnia aerea mi avverte che per quella data è previsto il solito sciopero dei controllori di volo francesi e che il mio viaggio da Milano a Madrid è stato annullato. La compagnia è tenuta a rimborsarmi il biglietto fino a Madrid e non fino a Buenos Aires perché avrò il tempo di organizzarmi per trovare una soluzione diversa per raggiungere la capitale spagnola. Non avrò, quindi, diritto ad un risarcimento danni.


Volo cancellato all’ultimo momento: quali diritti?

Qui la situazione cambia, per ovvi motivi. Se l’avviso relativo al volo cancellatoarriva con un anticipo tale che non permette di trovare un’alternativa utile, la compagnia aerea è tenuta a rispettare certi diritti del passeggero, tra cui la compensazione pecuniaria, il volo alternativo e l’assistenza.

Volo cancellato: il diritto al risarcimento

In caso di volo cancellato all’ultimo momento o, comunque, in tempo non utile per trovare una valida alternativa, il passeggero ha diritto a una compensazione pecuniaria (cioè ad un risarcimento) a seconda del tipo di tratta (comunitaria o extracomunitaria) e della distanza. L’importo può essere di:

250 euro per le tratte pari o inferiori a 1.500 chilometri;400 euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre comprese tra 1.500 e 3.000 chilometri;600 euro per tutte le altre tratte.

Ci sono, però, delle eccezioni. La prima: la compensazione si riduce del 50% nel caso in cui il passeggero accetti di imbarcarsi su un altro volo e l’orario di arrivo non supera quello del volo originario:

di due ore per le tratte fino a 1.500 chilometri;di tre ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre comprese tra 1.500 e 3.000 chilometri;di quattro ore per tutte le altre tratte.

L’altro caso particolare: il risarcimento non viene corrisposto quando il volo è stato cancellato per cause eccezionali, cioè ad un problema che non si sarebbe potuto evitare anche se fossero state prese tutte le precauzioni opportune. Si parla, quindi, di situazioni come:

un attentato terroristico;un allarme per la sicurezza;un radar fuori uso;uno sciopero selvaggio.

Volo cancellato: il diritto al rimborso del biglietto

Tra i diritti dei passeggeri in caso di volo cancellato c’è anche quello del rimborso del biglietto per la tratta non utilizzata. Il rimborso deve essere effettuato entro sette giorni mediante:

pagamento in contanti;bonifico bancario;buoni viaggio e/o altri servizi previo accordo con il passeggero.

In alternativa, la compagnia può offrire:

un volo di ritorno verso il punto di partenza;un volo alternativo (riprotezione) a pari condizioni sul primo aereo disponibile o in una data successiva che vada bene al viaggiatore (entro sette giorni dalla data di cancellazione).

Volo cancellato: il diritto all’assistenza

In quest’ultima ipotesi, cioè quando si accetta un viaggio alternativo al volo cancellato, il passeggero ha diritto a:

sistemazione in albergo;pasti e bevande per il tempo di attesa;trasporto dall’aeroporto all’albergo e viceversa;due telefonate o messaggi fax o di posta elettronica.


Volo cancellato: dove presentare reclamo

Il fatto che la compagnia aerea abbia applicato le tutele previste verso i passeggeri in caso di volo cancellato non preclude la possibilità di presentare un reclamo. Pensiamo, ad esempio, a chi ha perso un’opportunità di lavoro o un contratto con un cliente, oppure a chi non si vede riconoscere le giornate di lavoro perse come causa di forza maggiore e ci deve rimettere delle sue ferie. Un danno più o meno rilevante che, comunque, si vuole segnalare. A chi?

Il primo destinatario di un eventuale reclamo deve essere la compagnia aerea con cui il passeggero aveva prenotato e, quindi, sottoscritto il contratto di trasporto. Se la compagnia non risponde entro sei settimane, bisognerà inoltrare quel reclamo all’Enac, cioè all’Ente nazionale per l’aviazione civile, attraverso il modulo online oppure a mezzo fax o posta elettronica. Sempre all’Enac va inviato il reclamo per il mancato rispetto del Regolamento europeo e, quindi, dei servizi di tutela ai passeggeri (voli alternativi, sistemazione in albergo, rimborso, ecc.).

Per rendere più semplice e veloce il reclamo, puoi rivolgerti a Noi dello studio D'Agostino specializzato nel risarcimento per voli cancellati e voli in ritardo, che si occupa di gestire la pratica per il rimborso presso la compagnia aerea per conto del passeggero, senza che debba anticipare alcuna spesa legale iniziale.


[1] Regolamento CE 261/2004.

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