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  • Immagine del redattoreAlessandro D'Agostino

Volo cancellato per covid 19 ? Voucher e rimborso pecuniario i diritti del passegero !

Aggiornamento: 30 mar 2022


La legge italiana 77/2020 che ha modificato l’art 88 bis ( legge 27 / 20 ) , introduttivo del VOUCHER , ha statuito che per tutti gli annullamenti o cancellazioni di voli / treni / navi ADDEBITABILI AL COVID 19 avvenuti nel periodo 11 marzo 2020 - 30.09 2020 il vettore di trasporto potesse emettere un Voucher in luogo del rimborso pecuniario, avente valore di 18 mesi E NON OPPONIBILE dal viaggiatore prima dei 12 mesi dalla relativa emissione. La stessa legge ha previsto che PER I SOLI BIGLIETTI ACQUISTATI DIRETTAMENTE DAL VETTORE DECORSI 12 MESI DALLA RICEZIONE DEL VOUCHER , E’ POSSIBILE RICHIEDERE ALLA COMPAGNIA DI TRASPORTO LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA ORIGINARIA SPESA , con obbligo di restituzione ENTRO I SUCCESSIVI 14 GIORNI! Tale previsione legislativa , come prevedibile , è stata strumentalizzata dai vettori , i quali trovando più conveniente IMPORRE UN VOUCHER , piuttosto che rimborsare i passeggeri , hanno ingannato e/o indotto in errore i viaggiatori, facendo credere che la cancellazione del volo fosse ascrivibile al Covid 19 anche quando non ve ne erano gli estremi ed emettendo un VOUCHER in assenza dei presupposti. Basti guardare ad esempio alla compagnia Blue Panorama che nel mese di luglio 2020 ha cancellato tutti i voli da e per la Grecia , anche quando non vi era più alcuna restrizione agli spostamenti, offrendo direttamente un voucher e negando il rimborso costringendo i viaggiatori a ricorrere alle vie legali . Oppure si pensi a RyanAir che una volta ripreso a volare lo scorso inverno, si è rifiutata di rimborsare i passeggeri impossibilitati a partire per le restrizioni locali italiane, offrendo loro solo la possibilità di ricevere un voucher .

L'Antitrust nei mesi scorsi ha avviato dei procedimenti istruttori per verificare l'attuazione di pratiche commerciali scorrette a danno dei viaggiatori che hanno portato di recente a delle pesanti sanzioni pecuniarie a carico dei vettori per accertata responsabilita' !

Dunque prima daccettare un voucher e/o di utilizzarlo per nuove prenotazioni, si consiglia di rivolgersi ad uno esperto del settore. A titolo esemplificativo si predispone una piccola guida per provare a comprendere quando il VOUCHER offerto dal vettore è legittimo e quando invece è possibile opporsi, richiedendo un rimborso immediato . a) volo cancellato in UE o EXTRA dal 11.03.2020 al 30.09.2020 In tale caso, se il vettore ( o il passeggero ) recede entro il 31.07.2020 il voucher offerto non è OPPONIBILE dal passeggero per almeno 12 mesi. Trascorso 1 anno è possibile richiedere il rimborso, con obbligo del vettore di restituzione monetaria entro i successivi 14 giorni. ( es volo NAPOLI - PARIGI del 05.04.2020 cancellato per covid , Voucher è legittimo, diritto al rimborso dopo 12 mesi dalla ricezione del voucher )

b) volo cancellato con partenza e destinazione UE a partire dal 3.06.2020 A seguito della riapertura delle frontiere UE , avvenuta a partire dal 3 giugno 2020, come chiarito dall’ENAC ( comunicato stampa n. 31 del 2020 ) la cancellazione del volo ( SALVO CASI ECCEZIONALI ) non può essere addebitabile al covid, MA A MOTIVI DI OPPORTUNITA’ COMMERCIALE / ORGANIZZATTIVI , ragion per cui il vettore non può emettere il voucher ma in applicazione del REG 261 / 04 deve rimborsare il costo del biglietto e pagare eventualmente la compensazione pecuniaria. ( es volo NAPOLI - VENEZIA del 30.06.2020 e cancellato il 20.06.2020 , spetta RIMBORSO e compensazione per PREAVVISO INFERIORE A 14 giorni ) ( invece volo NAPOLI - MOSCA del 01.07.20 , cancellato anche 10 giorni prima, VOUCHER è legittimo perchè le restrizione extra Ue sono durate anche nel periodo estivo )

c) cancellazione del volo dopo il 30.09.2020 o recesso effettuato dal vettore dopo 31 luglio 2020 In tali casi il voucher resta una possibile alternativa di offerta, ma il passeggero può rifiutare il buono pretendendo il rimborso pecuniario. ( es Catania - Barcellona del 30.10.2020 se cancellato dopo il 30.09.2020 e vettore emette voucher è possibile rifiutarlo chiedendo il rimborso SE LA TRATTA ERA REGOLARMENTE EFFETTUATA !! )

d) volo regolare , ma passeggero recede per motivi di forza maggiore A seguito delle restrizioni introdotte in Italia a partire da ottobre 2020 per i DPCM ( ZONE ROSSE - ZONE ARANCINI ) il passeggero impossibilitato a spostarsi dal proprio comune o fra una regione e l’altra ( NON ESSENDO IL VOLO DOVUTO A RAGIONI DI NECESSITA’ ) ha sempre diritto al rimborso pecuniario ai sensi del diritto interno ( 1463 c.c.) ( es volo PISA - MILANO del 30.10.2020 , NON CANCELLATO, ma passeggero non può partire perchè la regione Toscana è in zona rossa, ha diritto al rimborso !!!! ) Per saperne di più e per richiedere assistenza in merito al proprio caso si raccomanda di compilare il form contact https://www.avvalessandrodagostino.com/form-di-richiesta o in alternativa di scrivere una email ad aledag1981@gmail.com , avendo cura di lasciare un recapito di ricontatto.


Consulenza gratuita e senza impegno .


Avv. Alessandro D’Agostino

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