In seguito al lockdown ed alla chiusura delle frontiere nei primi mesi del 2020 quale misura di contenimento della diffusione del COVID 19 , molti vettori con l'avallo delle autorità nazionali hanno offerto ai passeggeri, in conseguenza della cancellazione del volo, un credit voucher in luogo del rimborso pecuniario. Per quanto concerne in particolare l'italia , la legge 27 / 20 di conversione del decreto Cura ITALIA introduceva l’art. 88 bis che ribadendo il concetto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per motivi connessi alla Pandemia, ESTENDEVA per la prima volta anche al vettore e all’organizzatore turistico la possibilità di recedere dal contratto di trasporto o dal pacchetto. In particolare ai sensi del comma 11 , dell’art 88 bis, veniva espressamente statuito che “ anche fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non fossero rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta poteva essere restituita mediante un rimborso o voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione .
Inoltre il successivo art 12 statuiva che “l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. Dunque voucher vincolante ed impossibilità per il passeggero di opporsi a tale offerta.
Ciò premesso, dopo i richiami della Commissione UE per le criticità che tale legge presentava, il governo italiano nel mese di luglio del 2020, si adeguava alle raccomandazioni ricevute ed apportava delle modifiche sostanziali e definitive all'art 88 bis ed al sistema dei voucher di viaggio con l' art 182 , comma 3 bis e seguenti della legge 77 / 20.
Tra le novità principali introdotte vi è stata anzitutto la modifica del periodo di validità del voucher dai 12 ai 18 mesi, applicabile anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.
In secondo la nuova legge ha previsto che per tutti gli annullamenti o cancellazioni di voli / treni / navi avvenuti nel periodo dal 11 marzo 2020 al 30.09 2020 addebitabili al Covid 19, il vettore di trasporto potesse emettere il Voucher in luogo del rimborso pecuniario, avente valore di 18 mesi dall'emissione , confermando che non fosse necessaria alcuna accettazione e quindi L'INOPPONIBILITA' DEL VIAGGIATORE.
Tuttavia, PER I SOLI BIGLIETTI ACQUISTATI DIRETTAMENTE DAL VETTORE ( senza il tramite di intermediari quali agenzie viaggi o portali on line ) DECORSI 12 MESI DALLA RICEZIONE DEL VOUCHER SE IL PASSEGGERO NON FOSSE RIUSCITO AD UTILIZZARE IL CREDITO PER UNA NUOVA PRENOTAZIONE, ERA POSSIBILE RICHIEDERE ALLA COMPAGNIA DI TRASPORTO LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA ORIGINARIA SPESA ed IN TAL CASO IL VETTORE ERA TENUTO A RESTITUIRE I SOLDI ENTRO I SUCCESSIVI 14 GIORNI!! Dunque secondo la nuova legge , ormai definitiva CHI HA RICEVUTO UN VOUCHER per un volo cancellato causa Covid A PARTIRE DA MARZO 2020 e a distanza di un anno non fosse riuscito ad utilizzarlo per altra prenotazione , DOPO LA SCADENZA DEI 12 MESI DALLA RICEZIONE DEL BUONO, PUO' RICHIEDERE AL VETTORE IL RIMBORSO ORIGINARIO.
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